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DIISOCIANATI
I diisocianati sono un gruppo ampio di composti chimici classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
DOVE SI TROVANO
I prodotti che possono contenere diisocianati sono molteplici, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.
OBIETTIVI
Il Regolamento (UE) 2020/1149 prevede delle restrizioni/modifiche in merito all’uso di tali prodotti, in particolare entro e non oltre il 24 agosto 2023, i diisocianati non dovranno più essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
• La concentrazione di diisocianati, considerati singoli e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % di peso, o
• Il Datore di Lavoro garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
DESTINATARI
La formazione sull’utilizzo sicuro di sostanze contenenti Diisocianati è obbligatoria per tutti coloro che, nell’esecuzione del loro lavoro, utilizzano sostanze o miscele contenenti diisocianati in concentrazione > 0,1%.
Il corso è obbligatorio per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi.
COME VERIFICARE SE SI FA USO DI DIISOCIANATI
• Consulta la scheda di sicurezza, alla sezione 3, per verificare se sono indicate, nella composizione della miscela, sostanze contenenti Diisocianati;
• Verifica sull’etichetta o l’imballaggio del prodotto se è presente la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.
SANZIONI
Il datore di lavoro che, entro il 24 agosto 2023, non abbia provveduto a formare i suoi lavoratori oppure il lavoratore autonomo che non abbia effettuato il corso è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 €, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
L’obbligo formativo dovrà essere portato a termine entro il 24 agosto 2023.