19/06/2024
AUTOVELOX: riepilogo delle nuove regole
AUTOVELOX: riepilogo delle nuove regole

Come da nostro precedente articolo, ricordiamo che dal 29 maggio scorso sono in vigore le novità introdotte con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’11/04/2024 sulle modalità di collocazione e uso dei dispositivi per il controllo della velocità.

 

Ecco le novità più importanti introdotte, relativamente alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento.

 

LIMITAZIONE AUTONOMIA COMUNI

I Comuni non potranno più decidere autonomamente dove collocare i dispositivi: i tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto.

Inoltre, deve ricorrere una o più delle seguenti specifiche condizioni:

- elevata incidentalità da velocità nel quinquennio precedente;
- impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata della violazione;
- velocità dei veicoli in transito mediamente superiore ai limiti consentiti.

 

DISTANZE TRA AUTOVELOX

Al fine di evitare le cc.dd. “multe in serie”, viene fissata la distanza minima che deve intercorrere tra due diversi dispositivi in base al tipo di strada.

Tra dispositivi mobili:

- 4 km su autostrade;
- 3 km su strade extraurbane principali;
- 1 km su strade extraurbane secondarie, locali e itinerari ciclopedonali;
- 1 km su strade urbane di scorrimento;
- 500 m su strade urbane di quartiere e urbane locali.

 

Tra postazioni fisse:

- 500 m in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.

 

SEGNALETICA

La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo deve essere di almeno:

- 1 km su strade extraurbane;
- 200 m su strade urbane di scorrimento;
- 75 m su altre strade.

 

NUOVI LIMITI

La collocazione di postazioni può avvenire:

- su strade urbane di scorrimento: solo se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello previsto per quel tipo di strada (comunque non inferiore a 50 km/h);
- su strade urbane di quartiere e urbane locali: solo se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello previsto per quel tipo di strada (50 km/h);
- su autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, extraurbane locali: solo se il limite di velocità imposto è pari o comunque non inferiore di oltre di 20 km/h rispetto a quello previsto per quel tipo di strada (ad esempio, se su una strada extraurbana il limite previsto dal Codice è normalmente di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori).

 

DISPOSITIVI A BORDO VEICOLO IN MOVIMENTO

L’uso di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, quando sono utilizzati senza contestazione immediata della violazione, è consentito nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili.

 

DISPOSITIVI PREESISTENTI NON CONFORMI

Il decreto stabilisce che i dispositivi preesistenti e non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute del decreto dovranno essere adeguati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso; decorso tale termine e in assenza di adeguamento, gli stessi verranno disinstallati.

 

APPROVAZIONE E OMOLOGAZIONE

Il decreto non risolve la questione relativa all’omologazione dei dispositivi, nell’ambito delle contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità.

A tal proposito la Corte di Cassazione ha affermato che è sempre annullabile la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox approvato ma non omologato, in quanto le due procedure hanno “caratteristiche, natura e finalità diverse”.

In particolare, l’omologazione consiste in una procedura di natura tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato.

Infatti, la Cassazione afferma che “il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate: la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità”.

 

LINK UTILI

Decreto con le novità evidenziate