17/07/2024
Accordo Stato Regioni: c'è la "bozza definitiva"
Accordo Stato Regioni: c'è la

Con una nota del 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Dopo due anni di attesa (la pubblicazione era prevista per giugno 2022), il Ministero del Lavoro ha presentato la bozza come "definitiva", suggerendo che il processo di definizione dell'Accordo è quasi concluso. Si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista dopo l'estate.

 

COS'E' E COSA CAMBIA
Secondo l'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 doveva essere approvato un nuovo Accordo per "l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi in materia di formazione". Ora, con la bozza definitiva, questo Accordo mira a:

- Stabilire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.
- Definire le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.
- Monitorare l’applicazione degli accordi in materia di formazione e controllare le attività formative e il rispetto della normativa, sia da parte dei formatori che dei partecipanti.
- Revisioni e accorpamenti degli accordi precedenti

 

Il nuovo Accordo rivede e accorpa tutti i precedenti Accordi:

- Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori.
- Accordo del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
- Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e le attrezzature di lavoro.
- Accordo del 07/07/2016 sulla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

Inoltre, verrà abrogato l’Accordo del 25/07/2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/2011.

 

PRINCIPALI NOVITA'
Formazione dei datori di lavoro
- Durata minima del corso: 16 ore, da completare entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta.
- Modulo aggiuntivo "cantieri" da 6 ore.
- Aggiornamento quinquennale di 6 ore.

 

Formazione dei preposti
- Durata del corso aumentata da 8 a 12 ore.
- Formazione non erogabile in modalità e-learning.
- Aggiornamento biennale di 6 ore.

 

Formazione dei dirigenti
- Durata del corso ridotta da 16 a 12 ore, con un modulo aggiuntivo "cantieri" da 6 ore.
-Aggiornamento quinquennale di 6 ore.

 

Nuovi corsi di formazione per macchine/attrezzature
- Macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
- Caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
- Carroponte: variabile a seconda del tipo di comando (da 4 ore di teoria + 6 ore di pratica a 7 ore di pratica).

 

Formazione per ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- Modulo giuridico-tecnico di 4 ore.
- Modulo pratico di 8 ore, per un totale di 12 ore.

 

Organizzazione dei corsi
- Numero massimo di partecipanti ridotto a 30 (non valido per e-learning).

- Rapporto docente/discente per attività pratiche non superiore a 1 a 6.
- Registro di presenza cartaceo o elettronico.
- Frequenza minima del 90% per accedere alla verifica finale.
- Predisposizione e archiviazione di un “Verbale delle verifiche finali”.

 

Soggetti formatori
- Soggetti istituzionali
- Amministrazioni pubbliche (Ministeri, Regioni, Province autonome, Università, scuole, INAIL, INL, Vigili del fuoco, Formez, SNA, Ordini e collegi professionali).
- Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico.

 

Soggetti accreditati
- Formatori accreditati a livello regionale con almeno tre anni di esperienza documentata in formazione su salute e sicurezza sul lavoro.

 

Altri soggetti
- Fondi interprofessionali di settore, Organismi Paritetici, associazioni sindacali di datori di lavoro o dei lavoratori con rappresentatività nazionale.

 

La bozza dell'Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale potranno essere erogati i corsi conformi alle norme abrogate.