
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, il decreto 30 gennaio 2025 , n. 18, recante "Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213".
Dopo la conferma ufficiale - da parte dell'articolo 13, comma 1, della L. n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 ("Milleproroghe") - della data del 31 marzo 2025 come termine ultimo entro il quale tutte le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da eventi catastrofali, è finalmente arrivato il regolamento attuativo, previsto dall’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
I soggetti interessati da questo nuovo obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali (noto come “CatNat” - CATastrofi NATurali) sono tutte:
- le imprese aventi la propria sede legale in Italia e tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (compresi i piccoli imprenditori iscritti nelle sezioni speciali);
- le imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione sul territorio italiano.
Il regolamento disciplina:
- le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della L. n. 213/2023;
- le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
- i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della L. n. 213/2023;
- l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della L. n. 213/2023;
- le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.
- Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (art. 1, comma 2, D.M. n. 18/2025).
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Riferimento Nico Bellesolo